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![]() | Terreni puri: vengono scelti solo terreni lontani da fonti di inquinamento (industrie, autostrade, ...) e sui quali non siano stati usati prodotti chimici per un certo numero di anni |
![]() | Non vengono utilizzati fertilizzanti chimici:la fertilità del terreno è ottenuta attraverso tecniche naturali quali l'utilizzo di concimi organici (letame), vegetali o misti (sovescio o composta), lavorazioni ridotte, rispetto delle stagionalità |
![]() | Non vengono utilizzati diserbanti: la rotazione delle colture rende l'habitat inadatto alla riproduzione delle erbe infestanti |
![]() | Non vengono utilizzati nè coloranti nè conservanti: gli alimenti vengono lavorati, trasformati e confezionati nel pieno rispetto dei loro valori nutrizionali, senza l'utilizzo di coloranti e conservanti |
![]() | Controlli e garanzie: a tutela dei consumatori gli alimenti biologici sono regolamentati da una specifica e rigorosa normativa europea che prevede il controllo e la certificazione del processo produttivo e del prodotto delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. L'avvenuto controllo deve comparire sull'etichetta. |
![]() | Produrre alimenti più naturali, quindi più sani e senza la presenza di residui tossici. |
![]() | Contribuire alla riduzione drastica del consumo energetico necessario per la produzione dei prodotti chimici di sintesi |
![]() | Preservare l'ambiente naturale ed il suolo agricolo sempre più saturo di residui di concimi, pesticidi e altre sostanze che vanno ad inquinare anche le falde acquifere. L'uso indiscriminato di prodotti chimici, oltre ai gravi problemi di inquinamento, comporta, nel lungo periodo, anche una perdita di fertilità del suolo e della biodiversità. |
![]() | Reg. CEE n. 2092/91 Costituisce la norma base per il settore dell'agricoltura biologica, di cui definisce le regole per l'etichettatura, l'organizzazione del sistema di controllo, l'importazione da paesi terzi, l'elenco dei prodotti utilizzabili nella coltivazione. Allegato I: sono presenti le prescrizioni tecniche per produzione biologica a livello aziendale, ed in particolar modo, ci sono i criteri fondamentali di coltivazione. Allegato II: sono presenti le prescrizioni tecniche per la produzione biologica a livello aziendale, ed in particolare sono elencati i prodotti utilizzabili per l'ammendamento, la concimazione e la difesa delle piante coltivate. |
![]() | Reg. CEE n. 94/92 Stabilisce le modalità di importazione da paesi terzi di prodotti soggetti al regime di controllo. |
![]() | Reg. CEE n. 1535/92 Consente l'utilizzo, come ingredienti di prodotti trasformati, di prodotti di origine animale ottenuti in conformità a norme nazionali vigenti o internazionali riconosciute. |
![]() | Reg. CEE n. 2083/92 Posticipa alcune scadenze previste dal Reg. CEE n. 2092/91 ed introduce una procedura semplificata per l'importazione di prodotti da paesi terzi. |
![]() | Reg. CEE n. 3457/92 Definisce le caratteristiche del documento di certificazione da utilizzare per l'importazione di prodotti da paesi terzi. |
![]() | Reg. CEE n. 3713/92 Posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni relative all'importazione di prodotti da paesi terzi. |
![]() | Reg. CEE n. 207/93 Definisce le tecniche ammesse ed i prodotti utilizzabili nella preparazione di prodotti destinati all'alimentazione umana. |
![]() | Reg. CEE n.1593/93 Posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni relative all'importazione di prodotti da paesi terzi |
![]() | Reg. CEE n. 2608/93 Stabilisce l'equivalenza della raccolta spontanea con il metodo di produzione biologico e modifica l'Allegato III del Reg. CEE n. 2092/91. |
![]() | Reg. CEE n. 468/94 Modifica l'elenco di prodotti di origine agricola che non sono prodotti con metodo biologico, o non lo sono in quantità sufficiente nel territorio della Comunità Europea, utilizzabili nella preparazione di prodotti trasformati. |
![]() | Reg. CEE n. 688/94 Posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni relative all'importazione di prodotti da paesi terzi |
![]() | Reg. CEE n. 1468/94 Proroga al primo luglio 1995 la possibilità di fare riferimento sull'etichetta alla conversione all'agricoltura biologica. |
![]() | Reg. CEE n. 2381/94 Sostituisce il precedente Allegato II parte A del Reg. CEE n. 2092/91 relativo ai prodotti utilizzabili nell'ammendamento e nella fertilizzazione del terreno. |
![]() | Reg. CEE n. 2580/94 Riconosce L'Argencert come organismo di controllo in Argentina in regime di equivalenza. |
![]() | Reg. CEE n. 529/95 Modifica l'art. 11 in materia di importazione da paesi terzi. |
![]() | Reg. CEE n. 1201/95 Modifica il precedente Allegato VI parte C del Reg. CEE n. 2092/91 relativo ai prodotti utilizzabili nei prodotti trasformati (in percentuale massima del 5%) non producibili nel territorio europeo o no ancora prodotti in quantità sufficienti per essere reperibili sul mercato. |
![]() | Reg. CEE n. 1202/95 Modifica l'Allegato I del Reg. CEE n. 2092/91 in relazione al periodo di conversione e l'Allegato III per quanto attiene la possibilità di coltivare sia con metodo biologico che convenzionale la stessa varietà. |
![]() | Reg. CEE n. 1935/95 Modifica il Reg. CEE n. 2092/91in particolare in relazione all'etichettatura dei prodotti in conversione o composti solo in parte da ingredienti ottenuti co metodo biologico. Introduce l'obbligo di utilizzare materiale vegetale da riproduzione e moltiplicazione ottenuto con metodo biologico. |
![]() | Reg. CEE n. 418/96 Modifica l'Allegato VI del Reg. CEE n. 2092/91 Reg. CEE n. 522/96Modifica il Reg. CEE n. 94/92 ed il Reg. CEE n. 529/95 in materia di importazione da paesi terzi. |
![]() | Decreto Legge n. 220/95 Regolamenta il sistema di controllo in Italia. Individua nel Ministero delle Risorse Agricole l'autorità competente in materia di coordinamento delle attività inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria sull'agricoltura biologica. Istituisce un Comitato di valutazione degli Organismi di controllo; attribuisce attività di vigilanza sugli Organismi di controllo riconosciuti al Ministero delle Risorse Agricole e alle Regioni; riconosce le regioni come autorità competenti in materia di acquisizione delle notifiche degli operatori biologici, ad eccezione di quelle inerenti le attività di importazione da paesi terzi. |
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