TRANSESSUALISMO
Si tratta di un disturbo dell'identità di genere. Può essere definito come il
desiderio di un cambiamento di sesso dovuto ad una completa identificazione col
genere del sesso opposto, negando e cercando di modificare il sesso biologico
originale.
Il termine "transessualismo" fu coniato dal dott. H. Benjamin, sessuologo e gerontologo,
nel 1953. Inizialmente il fenomeno fu affrontato in ambito medico-psichiatrico
e classificato come un'ulteriore patologia, come disturbo della normalità sessuale.In
tempi più recenti, grazie a adeguati trattamenti ormonali, appropriate psicoterapie
e soddisfacenti interventi chirurgici, è possibile un efficiente, duraturo e convincente
passaggio da un sesso all'altro ed il "fenomeno" ha trovato una sua dignità, una
sua collocazione sociale e una sua legittimazione anche fuori dell'ambiente clinico.
Nonostante ciò, la situazione esistenziale dei transessuali è ancora difficile
per i pregiudizi sociali, tra cui una profonda emarginazione dal mondo del lavoro.
La situazione legislativa in Italia
La legge 164 del 1992 specifica le "Norme in materia di rettificazione di attribuzione
di sesso".
Legge 14 aprile 1982, n. 164 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile
1982 n.106 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
| Art. 1 |
La rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile si fa anche in forza
di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona
sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute
modificazioni dei suoi caratteri sessuali. |
| Art. 2 |
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 è proposta
con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore. Il presidente del
tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione
del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli. Al giudizio
partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura
civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione
di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso
il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato
l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. |
| Art. 3 |
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato,
dispone la rettificazione in camera di consiglio. |
| Art. 4 |
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo.
Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si
applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1mo dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni. |
| Art. 5 |
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente
rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del
nuovo sesso e nome. |
| Art. 6 |
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si
sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il
ricorso di cui al primo comma dell'art. 2 deve essere proposto entro il termine
di un anno dalla data suddetta. Si applica la procedura di cui al secondo comma
dell'art. 3. |
| Art. 7 |
L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue
i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di
cui all'articolo precedente. | |
La legge ha un carattere "sanatorio", cioè di legittimazione e di soluzione
di situazioni di fatto esistenti e la volontà individuale viene messa in discussione
dalla presenza di un giudizio di idoneità fondato quasi esclusivamente sulla presenza
di requisiti psico-sessuali effettuato da un "esperto".
I transessuali e le transessuali talvolta non giudicano indispensabile il ricorso
ad un intervento chirurgico di riattribuzione del sesso e anche in questi casi
necessitano di uno status giuridicamente riconosciuto, status che con la legge
164 viene subordinato esclusivamente ad una effettiva trasformazione chirurgica
irreversibile.
Già in altri Paesi, in particolare in Olanda e Germania, ad una regolamentazione
analoga a quella italiana si affianca la possibilità di un'alternativa chiamata
"la piccola soluzione" diretta ad ottenere esclusivamente la modifica anagrafica
del nome o dei prenomi, con sentenza peraltro non immutabile (è prevista una decadenza
soltanto in caso di matrimonio o nascita di figli). In questo caso l'autorità
giudiziaria non ha potere discrezionale ma si limita a ratificare una situazione
sulla base della dichiarazione dell'interessato e di perizie rilasciate da due
specialisti. L'autocoscienza viene riportata in primo piano e l'interessato ha
modo di attuare un "real life test ", cioè di vivere a pieno per un periodo che può anche essere circoscritto.
Lo stesso Parlamento Europeo (ris. settembre 89) invita gli Stati Membri a privilegiare
l'autodiagnosi, subordinando soltanto ad una richiesta specifica degli interessati
la possibilità di un sostegno psicologico delle persone. Viene inoltre riconosciuto
uno status giuridico al transessuale e alla transessuale se pure limitato al periodo
pre-operatorio.
(Fonte: Gruppo Nazionale di Lavoro sul Transessualismo)
Conclusioni
Come si vede, il problema del transessualismo, con le implicazioni personali,
sociali e legislative che implica è piuttosto complesso. Pregiudizi e stereotipi
contribuiscono a rendere poi la situazione dei transessuali ancora più difficile. |