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REQUISITI PER ACCEDERE ALLE CURE TERMALI |
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Chi ha diritto alle cure termali e quali sono i requisiti per ottenere dalla
propria azienda lavorativa la possibilità di usufruire di un ciclo di cure senza
costi aggiuntivi per il paziente?
Ogni paziente, iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, ha diritto ad usufruire
di un ciclo di cure (uno solo in un anno) che sono interamente a carico del SSN limitatamente alle patologie in grado di trarre beneficio da questi trattamenti.
Per ottenere il diritto d’accesso alle cure si deve essere in possesso di un certificato, rilasciato dal proprio medico curante (la prescrizione deve essere compilata
sulla ricetta rosa, quella appunto che hanno i medici di famiglia) o da uno specialista
in una delle patologie trattate, a condizione che sia in possesso dell’apposito
ricettario. Il primo e importante presupposto è che nella ricetta venga ben specificata la diagnosi per quella patologia che il paziente intende curare attraverso i trattamenti termali.
Il Ministero della Salute ha pubblicato, allegato al D.M. 15 dicembre 1994 e richiamato da un successivo decreto nel Marzo del 2001, l’elenco delle patologie curabili appunto con le acque termali. Nella richiesta dovrà essere indicata la diagnosi corrispondente ad una delle patologie riportate di seguito:
- Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie;
- Rinopatia vasomotoria;
- Bronchite cronica semplice accompagnata a componente ostruttiva;
- Malattie cardiovascolari;
- Postumi di flebopatie di tipo cronico;
- Malattie ginecologiche;
- Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
- Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche;
- Malattie dell'apparato urinario;
- Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
- Malattie dell'apparato gastroenterico;
- Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile
nella varietà con stipsi;
- Malattie reumatiche;
- Osteoartrosi ed altre forme degenerative;
- Reumatismi extra-articolari;
- Malattie dermatologiche;
- Psoriasi;
- Dermatite seborroica ricorrente;
Il medico delle Terme rappresenta un’importante figura di riferimento per il paziente che si accinge ad intraprendere un percorso terapeutico in un centro termale perché qualora egli riscontri nella ricetta prescrittiva una differenza tra la patologia da trattare e le cure suggerite, può rivolgersi egli stesso al medico referente della Asl di appartenenza del paziente e concordare con lui all’istante eventuali modiche senza però modificare la diagnosi fatta precedentemente dal medico di famiglia o dallo specialista.
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Tipologie di lavoratori che posso fruire di prestazioni termali
Generalmente tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, possono accedere alle cure termali a patto che si trovino nella condizione di
essere al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario. Una situazione
a parte è quella che riguarda gli appartenenti alle categorie dei cosiddetti “mutilati” e “invalidi di guerra o per servizio”: essi hanno diritto alle cure prescritte in base al proprio stato di invalidità,
secondo i limiti previsti dalla vigente normativa e naturalmente dai rispettivi
CCNL; in questo caso sarà possibile avvalersi del congedo per cure che rientra
nella disciplina delle assenze per malattia. Nel caso in cui il medico della Asl
o degli Enti Previdenziali individui l’assoluta necessità di ricorrere per la
terapia o la riabilitazione delle patologie ad un trattamento termale tempestivo,
e quindi non sia possibile un differimento del trattamento, il paziente/dipendente
potrà recarsi presso le Terme “indicate” per tali trattamenti, usufruendo del
congedo per malattia. Ciò è riportato in una normativa, ribadita da alcune pronunce
della Corte di Cassazione, che ha messo in evidenza la necessità da parte del
medico che prescrive la ricetta di specificare il motivo per cui, rispetto alle
cure prescritte, non risulta possibile l’indifferibilità del trattamento né l’idoneità
terapeutica riabilitativa.
Normativa sui ticket
Per quanto riguarda i ticket, esistono tre diverse categorie:
1) coloro che non usufruiscono dell’esenzione e pagano una quota fissa di 50 euro per tutto il ciclo di cure con un’età compresa
tra 6 e 65 anni;
2) coloro che risultano parzialmente esentati dal ticket (pagano una quota fissa di euro 3,10) e sono sostanzialmente: a) cittadini con
meno di sei anni o più di 65 che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito
non supera 36.151,98 euro; b) coloro che sono titolari di pensione sociale e anche
i loro familiari, con un reddito non superiore a 8.263,31 che può “arrivare” fino
a 11.362,05 con un coniuge e altri 516,46 euro per ogni figlio a carico. Tale
situazione è valida anche per i titolari di pensione “al minimo” che hanno più
di 60 anni, per i disoccupati, gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie
II, III, IV e V. Per quelli invece che appartengono alla VI, VII, VIII la parziale
esenzione del ticket è applicabile limitatamente alle prestazioni correlate alla
patologia invalidante. Inoltre, usufruiscono dell’esenzione parziale anche gli
invalidi civili dal 67% al 99%, quelli con assegno di accompagnamento, gli invalidi
del lavoro con validità inferiore a 2/3 ma solo per quelle prestazioni relative
alla patologia invalidante (questo presupposto vale anche per tutte le altre categorie),
i ciechi, i sordomuti, gli invalidi di guerra che appartengono alla categoria
VI, VII e VIII che non risultano titolari di pensione diretta vitalizia, gli invalidi
di guerra non titolari di pensione diretta dalla prima alla quinta categoria per
tutte le patologie, mentre per le ultime tre categorie questo presupposto è valido
solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante e i portatori di
patologie neoplastiche maligne.
3) la categoria dei pazienti totalmente esenti dal ticket (quelli cioè che non pagano nulla, solo per le prestazioni correlate alla patologia
invalidante). Appartengono a questo gruppo: gli invalidi di guerra dalla prima
alla quinta categoria titolari di pensione diretta (per tutte le patologie), gli
invalidi di guerra dalla sesta all’ottava categoria, solo per le prestazioni correlate
alla patologia invalidante, gli invalidi per servizio che appartengono alla I
categoria, gli invalidi civili al 100%, gli invalidi con assegno di accompagnamento,
i grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’80% e i ciechi assoluti.
Categorie Protette
Tutti coloro che appartengono alle Categorie Protette (invalidi di guerra, di
servizio, ciechi, sordomuti, invalidi civili con una percentuale che supera i
due terzi), hanno diritto ad usufruire nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico, previa dichiarazione, nella parte posteriore della prescrizione e sotto la
propria responsabilità, di non aver usufruito nel corso dell’anno di un altro
ciclo di cure specifico a carico del Servizio Sanitario Nazionale oppure di essere
in possesso dei requisiti per ottenere il diritto d’accesso ai trattamenti previsti
per la categoria.
Le prestazioni INAIL, INPS e altri enti previdenziali
L’Inail garantisce il rimborso delle prestazioni (di natura sanitaria ed economica), previa richiesta alle sede di appartenenza,
per tutti i lavoratori infortunati, che potranno usufruire di cure idrofangotermali
a carico dell’Ente, dopo una verifica consistente in una visita effettuata da
un medico incaricato. Lo stesso medico, stabilirà le cure e anche la tipologia
e la durata per quelle patologie (accertate), tenendo conto dell’elenco del Ministero
della Salute che indica quelle in grado di trarre giovamento dalle cure.
Hanno quindi diritto alle prestazioni: i lavoratori infortunati o affetti da
malattia professionale durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, i
titolari di rendita per i quali non sia scaduto l’ultimo termine di revisione,
i malati di silicosi o di asbestosi senza limiti. L’Inail provvederà al rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno in alberghi convenzionati, per la persona
invalida e per un eventuale accompagnatore. La prestazione è a carico del Servizio
Sanitario Nazionale e il lavoratore dovrà pagare il ticket nella misura prevista
dalla legge. L’Inps invece può concedere le prestazioni finalizzate a ritardare
o curare uno stato di invalidità, limitatamente alle sole cure per le patologie
bronco-asmatiche e reumo-artropatiche. Tutti i lavoratori dipendenti e autonomi,
iscritti all’Inps ne hanno diritto a patto che abbiano maturato i requisiti contributivi
richiesti (dopo tale accertamento si provvederà all’avvio delle cure). Il soggiorno
è a carico dell’Ente e del costo delle cure si occuperà il Servizio Sanitario
Nazionale, mentre le spese di viaggio sono a carico dell’assistito. L’assicurato
pagherà il ticket nella misura prevista dalla legge. Infine, per quanto riguarda
gli iscritti ad altri Enti o casse e fondi preposti alla sostituzione di altre
assicurazioni obbligatorie, viene applicato lo stesso regime speciale in vigore
per gli assicurati Inps (a patto che siano in possesso degli stessi requisiti),
in base alla legge di riordino del settore termale (n.323/00 art.5).
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L'acqua presente in natura normalmente contiene sostanze disciolte allo stato ionico (sali minerali), allo stato gassoso e in forma non ionica, oltre a composti di natura biologica.